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T.T.I. srl Azienda certificata ISO 9001:2000 n°845/07 per le attività di: agenzia di viaggio, noleggio autobus e autolinee
|
autobus I nostri viaggi :
Dipartimento
per i Servizi nel Territorio Prot.
n. 645 Oggetto:
Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra
istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi. Nel
quadro dei propri compiti istituzionali, questa Direzione Generale, a seguito di
richiesta avanzata dalla FIAVET, associazione di categoria nel settore di cui
trattasi, ha curato, con apposito gruppo di lavoro costituito in data 5 marzo
2002, la stesura di uno schema di capitolato d'oneri che potrà essere
utilizzato per disciplinare il rapporto contrattuale tra istituzioni scolastiche
e agenzie di viaggi in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione. Il
Direttore Generale SCHEMA
DI CAPITOLATO D’ONERI
LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI
1.
L’Agenzia
di Viaggi
(di seguito denominata ADV)
si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996, fornendo, su
richiesta dell’Istituzione
Scolastica (di seguito denominata IS),
tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle
di cui all’art. 9, commi 7 e 10 della
C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale
dell’ADV;
2.
la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista
dell’effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e non
imputabili all’ ADV (es.: cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi
autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l’art.
11 D.L.vo del 17/3/1995 n.111 di cui all’appendice del presente capitolato,
nota 1);
3.
in calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su richiesta dell’IS,
tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali,
ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc.,
che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere
necessariamente richiesti al momento della prenotazione del viaggio ed i
relativi importi saranno inclusi
nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide,
interpreti od accompagnatori ;
4.
l’affidamento dell’organizzazione del viaggio, da parte dell’IS,
dovrà avvenire con una lettera d’impegno dell’IS stessa e dovrà essere
stipulato un contratto con l’ADV, contenente tutti gli elementi relativi al
viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della
Direttiva 314/90/CEE (di cui all’appendice del presente capitolato, nota 2) ed
in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”. Detto
contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’IS nelle persone
legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente
all’IS di poter accedere al “Fondo nazionale di garanzia”, per i casi di
cui all’art.1 e
secondo le procedure di cui all’art. 5, del Regolamento n.349 del 23
luglio 1999 , recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo
nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda, al
riguardo, all’appendice del presente capitolato, nota n. 3) ;
5.
in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in
situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
a)
l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la
determinazione del costo del viaggio,comunicherà all’ADV
la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi
necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
b)
agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori
culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente
in materia;
6.
le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero
minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In
caso di difformità tra il numero di tali persone ed il numero di persone
partecipanti comunicato dall’IS, il costo sarà ricalcolato ed indicato
all’IS medesima;
7.
lo/gli albergo/ghi dovrà/nno essere della categoria richiesta. Lo/Gli
stesso/i sarà/nno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da
parte dell’ADV, dopo l’affidamento dell’organizzazione, alla conferma dei
servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite per i docenti (una
ogni 15 paganti) ed a più letti per gli studenti; ulteriori camere singole,
subordinatamente alla disponibilità dello/gli albergo/ghi, comporteranno un
supplemento. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che,
per l’entità del gruppo o in caso di piccoli centri, si renda necessaria la
sistemazione in più alberghi. L’ubicazione dovrà essere il più vicino
possibile ai luoghi da visitare;
8.
in relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà
essere indicato se i pasti saranno serviti nello/gli albergo/ghi stesso/i, in
ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest’ultimo/i se richiesto/i);
9.
i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo
idoneo di trasporto. La comunicazione dell’entità
dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita
all’IS dall’ADV (anche in copia) all’atto della conferma dei servizi
previsti per il relativo viaggio;
10.
ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per
tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti
all’itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi:
carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria
vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze
previste dalla C.M. n.291 del 14/10/1992.
L’IS può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed
avvalendosi delle Autorità competenti, l’idoneità
dei mezzi utilizzati;
11.
l’IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva,
la conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative al momento
della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso
vengano denunciati danni imputabili all’IS, quest’ultima e l’ADV si
riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne l’entità con i
relativi fornitori. L’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitata
all’IS con specifica fattura
emessa dall’ADV;
12.
le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni quindici
partecipanti paganti;
13.
sarà versato, al momento che l’ADV confermerà i servizi prenotati e
su presentazione della relativa fattura, un
acconto delle quote pari al 25%. Il saldo avverrà, su presentazione delle
relative fatture, entro e non oltre cinque giorni
dal rientro dal viaggio;
14.
l’ADV rilascerà all’IS, prima della partenza, i documenti relativi
al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome
dell’IS, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi
al viaggio. L’IS, nella persona del
responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei
partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita
dichiarazione sottoscritta sui
relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di
trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà cura di
farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali
adempimenti consentiranno
all’IS di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero
dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i
servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L’IS dovrà, al
rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni,
informare l’ADV delle eventuali
variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non
si è usufruito.
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si
rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare
riferimento al decreto legislativo del 17-3-95,n.111, relativo all’ “Attuazione
della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso” “
Le
richieste di preventivo per i viaggi di istruzione non rientrano nella
normativa di legge prevista per le gare d’appalto.
APPENDICE:
Nota
1 – Art. 11, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111 –
Revisione del prezzo
1.
La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico
convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista
nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in
conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei
diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti
o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2.
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del
prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando
l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente
può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla
controparte.
4.
Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che
precedono la partenza.
Nota
2 - Art.7, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111
- Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
Il
contratto contiene i seguenti elementi:
a.
destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto
un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine,
b.
nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione
all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c.
prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e
tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli
altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d.
importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da
versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del
saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui
all’art. 1385 del codice civile non si producono allorchè il recesso dipenda
da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave
inadempimento della controparte;
e.
estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute
con il viaggiatore;
f.
presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui
all’art.21;
g.
mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della
partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h.
ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità
all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la
conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i.
itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto
turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l.
termine entro cui il consumatore deve essere informato
dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del
numero minimo dei partecipanti previsto;
m.
accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra
l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n.
eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del
contratto ad un terzo;
o.
termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per
l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p.
termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta
in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art.12.
Nota
3 - artt.1
e 5, Decreto
del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
Art.
1 - Competenze e ambito di applicazione
1.
Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale
di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall’articolo
21 del decreto legislativo n.111/1995, di seguito denominato Fondo.
2.
Compito del Fondo è quello di :
a.
assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di
fallimento del venditore o dell’organizzatore, che in caso di accertata
insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in
tutto o in parte, l’osservanza
degli obblighi contrattuali assunti;
b.
organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all’estero nel caso in
cui si verificano le circostanze di cui al
punto a ; c. assicurare la fornitura di un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all’organizzatore.
3.
Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico
è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio
nazionale dall’organizzatore o dal venditore
in possesso di regolare autorizzazione.
…
omissis …
Art.
5 - Domanda per l’intervento del Fondo fuori dei casi d’urgenza
1.
La
domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il
turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.
2.
La domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la
conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto
di rivalsa, è corredata da:
a.
contratto di viaggio in originale; b. copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all’agenzia di viaggio; c.
ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi
pattuiti. I viaggi scolastici Il preventivo nel rispetto della
vigente circolare ministeriale "N. 291 del
14.10.1992" relativa ai viaggi d’istruzione.
·
Quando
la scuola decide di effettuare un viaggio facendo uso dell’autobus, è buona
norma che venga richiesto un preventivo di spesa e confrontato con almeno altre
due offerte in modo tale da poterle comparare.
·
Nel
formulare la richiesta sarà importante specificare il luogo di partenza e di
destinazione con eventuali deviazioni di percorso in modo tale che il vettore
possa formulare una quotazione esatta così da evitare previsioni di maggiori
percorrenze e/o calcoli errati, l’orario che si intende fruire del servizio,
il numero delle persone e la data di effettuazione. A tale proposito si ricorda
che la C.M. 291 suggerisce di usufruire dove possibile del treno o in
alternativa di vettori/Aziende paragonabili all’Ente FF.SS.
·
Da parte
della scuola dovrà essere richiesta già in fase di preventivo, una
dichiarazione da acquisire agli atti. riguardante le garanzie di espletamento
del viaggio ed in particolare:
·
Di
essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
agente di viaggio o di trasportatore;
·
Dichiarazione
di proprietà dell’automezzo, di revisione annuale, e la categoria del
veicolo;
·
Dichiarazione
del possesso di eventuali licenze comunali e relativi estremi
d’identificazione;
·
Dichiarazione
di impegno ad esibire l’autorizzazione di legge per gli autobus immatricolati
"Uso terzi pubblico di linea";
·
Possesso
di idonea patente di guida e relativo "Certificato di abilitazione
professionale";
·
Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal responsabile della Ditta o
proprietario del veicolo che il personale addetto alla guida ha rispettato le
norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e di riposo nella
settimana che precede il servizio (regolamento CEE 3820/85);
·
Attestazione
o fotocopia dei certificati di assicurazione dell’autobus da cui risulti che
il mezzo abbia almeno una copertura di 5 miliardi a favore delle persone
trasportate;
·
Dichiarazione
che l’autobus è munito di cronotachigrafo e l’attestazione dell’avvenuta
revisione annuale dello stesso da parte di officina autorizzata;
·
Dichiarazione
di presentare a fine viaggio, se richiesto, fotocopie del disco del
cronotachigrafo;
·
Dichiarazione
che il veicolo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della
ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista
meccanico. Efficienza comprovata dal visto di revisione annuale da parte dei
tecnici degli Uffici M.C.T.C. provinciali.
·
Dichiarazione
che nel viaggio d’istruzione allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia
organizzato in modo tale da tenere in movimento l’automezzo per un periodo
superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno presenti 2 (due) autisti.
L’alternarsi alla guida dei due autisti consente l’osservanza del
regolamento CEE 3820/85, il quale prescrive che il periodo di guida continuata
di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; in tutti i casi
in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 (nove) ore
giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni
quattro ore e mezza di servizio. Ottenuto
il preventivo di spesa del viaggio di certo non sarà facile valutare la scelta
dell’affidamento ad una ditta rispetto ad un’altra. E'
auspicabile una scelta che privilegi la soluzione delle offerte più convenienti
sotto l’aspetto economico e qualitativo, in modo da non incorrere nella
soluzione (solo economica) che in alcuni casi potrebbe nascondere
problematiche che alla fine rendano il viaggio non consono alle aspettative. |
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